Statuto della Korea AI Trust Association (KAITRUST)

Adottato il: 2026.01.20.

Capo 1 Disposizioni generali

Articolo 1 (Denominazione)

La presente Associazione è denominata "Associazione coreana per la promozione dell'intelligenza artificiale" (di seguito "l'Associazione"). In lingua inglese è denominata "Korea AI Trust Association (KAITRUST)".

Articolo 2 (Scopo)

La presente Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sano dell'intelligenza artificiale e la creazione di una base di fiducia, svolgendo attività di promozione dello sviluppo e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di promozione dell'industria e della tecnologia dell'intelligenza artificiale, nonché di istruzione e divulgazione in materia di intelligenza artificiale, e di favorire la cooperazione reciproca tra i soci, così da tutelare i diritti e la dignità dei cittadini e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e al rafforzamento della competitività nazionale.

Articolo 3 (Ubicazione della sede)

La sede principale della presente Associazione è situata nella Città Metropolitana Speciale di Seul e, in caso di necessità, possono essere istituite sezioni locali in varie regioni del Paese e all'estero.

Articolo 4 (Attività)

Per conseguire lo scopo di cui all'Articolo 2, la presente Associazione svolge le seguenti attività.

  1. Promozione e diffusione dell'utilizzo delle tecnologie, dei prodotti o dei servizi di intelligenza artificiale
  2. Indagini sullo stato dell'intelligenza artificiale e simili e sulle relative statistiche
  3. Istituzione e gestione di strutture di uso comune per gli operatori dell'intelligenza artificiale e formazione per la preparazione di personale specializzato, e simili
  4. Istruzione e divulgazione per lo sviluppo e l'utilizzo di un'intelligenza artificiale sicura e affidabile
  5. Attività affidate all'Associazione ai sensi della Legge di base sull'intelligenza artificiale della Corea (AI Basic Act of Korea) o di altre leggi
  6. Altre attività necessarie al conseguimento degli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita e stabilite dallo Statuto

Articolo 5 (Organi)

Per il regolare funzionamento della presente Associazione possono essere istituiti i seguenti organi.

  1. Assemblea dei Delegati
  2. Consiglio di amministrazione
  3. Comitati e gruppi di ricerca
  4. Sezioni nazionali e sezioni estere
  5. Segreteria
  6. Altri organi la cui necessità sia riconosciuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione

Articolo 6 (Segreteria)

La Segreteria è gestita come segue.

  1. Per trattare gli affari delle riunioni secondo le direttive del Presidente è istituita una Segreteria.
  2. Presso la Segreteria possono essere previsti un (1) Segretario generale e il personale necessario.
  3. Il Segretario generale è nominato dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Inoltre, un Consigliere permanente può ricoprire anche la carica di Segretario generale.
  4. Le questioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Segreteria sono stabilite separatamente previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Capo 2 Soci

Articolo 7 (Categorie e requisiti dei soci e dei soci aziendali)

I soci e i soci aziendali della presente Associazione sono coloro che condividono attivamente le finalità dell'Associazione e che hanno ottenuto l'approvazione dopo aver seguito la procedura di adesione prescritta. I soci (persone fisiche) e i soci aziendali (imprese) si distinguono come segue.

【 Soci (persone fisiche) 】

  1. Socio ordinario: Chiunque sia interessato al settore dell'intelligenza artificiale
  2. Socio professionista (esperto): Persona in possesso di qualifiche professionali nel settore dell'intelligenza artificiale, incaricata dall'Associazione come esperto. Il mandato ha durata di 1 anno. (Il socio professionista è al tempo stesso socio ed esperto.)
  3. Socio a vita: Socio professionista che abbia versato la quota a vita (pari a 10 anni di quota annuale) e abbia ottenuto la raccomandazione del Presidente dell'Associazione e l'approvazione del Consiglio di amministrazione. Il socio a vita conserva per tutta la vita una qualifica equivalente a quella di socio professionista, senza dover versare ulteriori quote.

【 Soci aziendali (imprese) 】

  1. Socio aziendale: Persona giuridica o imprenditore individuale che esercita un'attività connessa all'intelligenza artificiale, classificato in base al volume di fatturato come microimpresa, piccola e media impresa, media impresa o grande impresa.

Articolo 7-2 (Classificazione dei settori di specializzazione)

La presente Associazione organizza le seguenti divisioni in base al settore di specializzazione dei soci.

  1. Divisione Tecnologie di base (Core Technology Division): Ingegneria AI/ML, scienza e analisi dei dati, sicurezza e privacy dell'AI, XR/metaverso
  2. Divisione Governance e regolamentazione (Governance & Regulatory Division): Diritto e regolamentazione dell'AI, etica e responsabilità dell'AI, audit e conformità dell'AI, governance e politiche dell'AI
  3. Divisione Applicazioni industriali (Industry Applications Division): Sanità e assistenza sanitaria, finanza e fintech, manifattura e smart factory, guida autonoma e mobilità, energia e ambiente, agricoltura e smart farm, edilizia e immobiliare, distribuzione e logistica, telecomunicazioni e reti, chimica e materiali, siderurgia e industria pesante, trasporto marittimo e aereo
  4. Divisione Servizi e business (Service & Business Division): Istruzione ed edtech, contenuti e media, marketing e pubblicità, servizio clienti/CX, HR/gestione del personale, diritto e legaltech, assicurazioni, servizi immobiliari
  5. Divisione Settore pubblico e settori speciali (Public & Special Sectors Division): Pubblica amministrazione, difesa e sicurezza, giustizia e applicazione della legge, calamità e sicurezza
  6. Divisione Creatività e cultura (Creative & Cultural Division): Giochi, musica e arte, traduzione e lingue, radiodiffusione e intrattenimento

② Le questioni relative alla classificazione e al funzionamento dei settori specifici sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 8 (Requisiti di adesione dei soci e dei soci aziendali)

L'adesione dei soci e dei soci aziendali si considera perfezionata quando sono soddisfatti i seguenti requisiti ed è stata ottenuta l'approvazione.

  1. Possesso dei requisiti indicati all'Articolo 7
  2. Presentazione, dopo l'iscrizione, dei documenti giustificativi richiesti per ciascun socio (socio aziendale)
  3. Versamento della quota prevista per ciascun socio (socio aziendale)

Articolo 9 (Quote)

Le quote dei soci e dei soci aziendali sono stabilite come segue.

Categoria Quota mensile Quota annuale Destinatari
【 Soci (persone fisiche) 】
👤 Socio ordinario Gratuita Gratuita Aperto a chiunque
⭐ Socio professionista (esperto) 30.000 KRW 300.000 KRW Qualifica di esperto (mandato di 1 anno)
👑 Socio a vita - 3.000.000 KRW (versamento in un'unica soluzione) Pari a 10 anni di quota del socio professionista + raccomandazione del Presidente dell'Associazione/approvazione del Consiglio di amministrazione
【 Soci aziendali (imprese) 】
🏪 Socio aziendale (microimpresa) 50.000 KRW 500.000 KRW Fatturato inferiore a 1 miliardo di KRW
🏢 Socio aziendale (piccola e media impresa) 100.000 KRW 1.000.000 KRW Fatturato da 1 a 30 miliardi di KRW
🏛️ Socio aziendale (media impresa) 300.000 KRW 3.000.000 KRW Fatturato da 30 a 300 miliardi di KRW
🌐 Socio aziendale (grande impresa) 500.000 KRW 5.000.000 KRW Fatturato pari o superiore a 300 miliardi di KRW

Articolo 10 (Diritti e obblighi dei soci e dei soci aziendali)

Con il versamento della quota, i soci e i soci aziendali godono dei seguenti diritti e sono tenuti a osservare tutte le norme della presente Associazione.

  1. I soci professionisti (esperti) e i soci aziendali godono di tutti i diritti previsti dallo Statuto e dai vari regolamenti.
  2. I soci ordinari godono di pari diritti secondo quanto previsto dai vari regolamenti, ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo per i delegati.
  3. Il socio aziendale riconosce i diritti di socio a una (1) persona designata dalla propria organizzazione.

Articolo 11 (Sospensione e espulsione dei soci e dei soci aziendali)

I soci e i soci aziendali che non versano integralmente la quota sono automaticamente sospesi e, una volta versata integralmente la quota, sono automaticamente reintegrati. Tuttavia, i soci e i soci aziendali la cui sospensione si protragga per un periodo continuativo di almeno 1 anno possono essere espulsi.

Articolo 12 (Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei soci e dei soci aziendali)

I soci e i soci aziendali che pongano in essere condotte contrarie agli scopi della presente Associazione o lesive del suo onore possono essere espulsi con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Inoltre, qualora un socio o un socio aziendale arrechi all'Associazione un danno patrimoniale, può esserne richiesto il risarcimento.

Capo 3 Organi direttivi

Articolo 13 (Categorie e numero dei dirigenti)

La presente Associazione può avere i seguenti dirigenti.

  1. Presidente: 1 persona
  2. Vicepresidente senior: 2 persone
  3. Vicepresidente: fino a 5 persone
  4. Amministratore: da 5 a 50 persone (compresi il Presidente e i Vicepresidenti)
  5. Consigliere permanente: 1 persona
  6. Revisore: 2 persone

Articolo 14 (Durata del mandato dei dirigenti)

  1. Il mandato degli amministratori è di 2 anni e quello dei revisori è di 2 anni; essi possono essere rieletti.
  2. Il mandato del dirigente eletto in una elezione suppletiva corrisponde al periodo residuo del suo predecessore.

Articolo 15 (Elezione dei dirigenti)

  1. I dirigenti sono eletti dall'Assemblea generale e i membri permanenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione.
  2. La revoca di un dirigente prima della scadenza del mandato richiede l'approvazione del Consiglio di amministrazione.
  3. In caso di vacanza della carica di un dirigente si segue il metodo di elezione previsto per tale dirigente.
  4. Almeno 1/3 dei nuovi dirigenti è eletto tra i dirigenti in carica.

Articolo 16 (Cause di ineleggibilità dei dirigenti)

Chi rientri in uno dei seguenti casi non può essere dirigente della presente Associazione e, se già dirigente, ne perde la qualifica.

  1. Minorenne
  2. Persona sottoposta a tutela per incapacità o a amministrazione di sostegno limitata
  3. Persona dichiarata fallita
  4. Persona la cui qualifica sia stata revocata o sospesa per sentenza del tribunale o altro provvedimento
  5. Persona che non abbia ancora lasciato trascorrere 3 anni dal termine dell'esecuzione di una pena detentiva o più grave, o dal momento in cui è divenuto definitivo che essa non sarebbe stata eseguita
  6. Persona che abbia ricevuto la sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena detentiva o più grave e sia ancora nel periodo di sospensione

Articolo 17 (Revoca dei dirigenti)

Il dirigente che ponga in essere una delle seguenti condotte può essere revocato previa deliberazione dell'Assemblea generale.

  1. Condotta contraria agli scopi dell'Associazione
  2. Controversie tra dirigenti, irregolarità contabili o condotte manifestamente illecite
  3. Condotta che ostacoli le attività dell'Associazione

Articolo 18 (Consigliere permanente)

  1. Per occuparsi in via esclusiva delle attività che costituiscono lo scopo della presente Associazione può essere nominato un Consigliere permanente.
  2. Il Consigliere permanente è nominato dal Presidente tra gli amministratori, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 19 (Esercizio dei diritti e degli obblighi dopo la scadenza del mandato)

Qualora, per motivi particolari, non sia stato possibile convocare l'Assemblea generale e il mandato dei dirigenti sia scaduto prima dell'elezione dei successivi dirigenti, senza che questi ultimi siano stati nominati, gli amministratori e i revisori in carica esercitano i propri diritti e adempiono i propri obblighi.

Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)

  1. Il Presidente rappresenta la presente Associazione, dirige gli affari dell'Associazione e le varie riunioni, e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio di amministrazione.
  2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e gestiscono gli affari dell'Associazione.
  3. Gli amministratori partecipano al Consiglio di amministrazione, deliberano e decidono sulle questioni relative alle attività della presente Associazione e svolgono i compiti loro delegati dal Presidente, dall'Assemblea generale o dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 21 (Supplenza del Presidente)

In caso di impedimento o di vacanza della carica del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente scelto tra i Vicepresidenti dal Consiglio di amministrazione per la supplenza del Presidente.

Articolo 22 (Funzioni dei revisori)

I revisori svolgono le seguenti funzioni.

  1. Verificare la situazione patrimoniale della presente Associazione
  2. Verificare le questioni relative alle attività del Consiglio di amministrazione
  3. Qualora dalla verifica di cui ai numeri 1 e 2 emergano irregolarità o illegalità, riferirne al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea generale chiedendone la correzione e, se questa non avviene, chiedere la convocazione dell'Assemblea generale o del Consiglio di amministrazione
  4. Quando necessario per effettuare la segnalazione di cui al numero 3, chiedere la convocazione dell'Assemblea generale o del Consiglio di amministrazione
  5. Esprimere al Presidente pareri sulle questioni patrimoniali della presente Associazione o sul funzionamento e sulle attività dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, oppure esprimere pareri in seno all'Assemblea generale e al Consiglio di amministrazione

Capo 4 Assemblea dei Delegati

Articolo 23 (Istituzione dell'Assemblea dei Delegati)

  1. Per un processo decisionale efficiente, la presente Associazione istituisce l'Assemblea dei Delegati, che esercita i poteri dell'Assemblea generale.
  2. Qualora sia stata istituita l'Assemblea dei Delegati, i poteri dell'Assemblea generale sono esercitati dall'Assemblea dei Delegati. Tuttavia, le seguenti materie possono essere decise mediante votazione di tutti i soci (soci professionisti e soci aziendali).
    1. Modifica dello Statuto
    2. Scioglimento o fusione dell'Associazione
  3. Fino all'istituzione dell'Assemblea dei Delegati, i poteri sono esercitati dall'Assemblea generale composta da soci professionisti (esperti) o categorie superiori e da soci aziendali.

Articolo 24 (Requisiti dei delegati)

  1. I delegati sono eletti o designati tra coloro che possiedono i seguenti requisiti.
    1. Delegati dei soci persone fisiche: Chi abbia mantenuto per almeno 1 anno la qualifica di socio professionista (esperto) o superiore e abbia versato integralmente la quota annuale
    2. Delegati dei soci aziendali: Il rappresentante del socio aziendale o una (1) persona tra i dirigenti e dipendenti appartenenti all'azienda designata dal rappresentante
  2. I soci ordinari (soci non paganti) non hanno diritto di elettorato attivo né passivo per i delegati.
  3. I rapporti di parentela previsti dall'articolo 777 del Codice civile coreano tra i delegati non possono superare 1/4 del numero fisso dei delegati.

Articolo 25 (Numero dei delegati)

  1. Il numero dei delegati è stabilito come segue.
    1. Meno di 100 soci professionisti (esperti) e soci aziendali in totale: 100% del numero fisso (tutti delegati)
    2. Da 100 a meno di 500: da 50 a 100
    3. Da 500 a meno di 1.000: da 100 a 150
    4. 1.000 o più: da 150 a 200
  2. Il numero dei delegati è ripartito, in linea di principio, in rapporto di 5:5 tra delegati dei soci persone fisiche e delegati dei soci aziendali, ma può essere adeguato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
  3. I delegati di diritto (Presidente, Vicepresidenti e amministratori) non sono inclusi nel numero fisso.
  4. Entro il limite del 20% del numero dei delegati possono essere eletti delegati supplenti.

Articolo 26 (Elezione dei delegati)

  1. I delegati dei soci persone fisichesono eletti con i seguenti metodi.
    1. Delegati per settore dell'AI: assegnati in proporzione al numero di soci professionisti di ciascun settore dell'intelligenza artificiale (elaborazione del linguaggio naturale, visione artificiale, robotica e altri)
    2. Delegati per area geografica: assegnati in proporzione al numero di soci professionisti per ciascuna città e provincia nazionale e per ciascuna sezione estera
  2. I delegati dei soci aziendalisono designati con i seguenti metodi.
    1. Ciascun socio aziendale può designare come delegato il proprio rappresentante o una (1) persona tra i dirigenti e dipendenti designata dal rappresentante.
    2. Se il numero dei delegati dei soci aziendali supera il numero dei soci aziendali, è assegnato un (1) delegato a ciascun socio aziendale.
    3. Se il numero dei delegati dei soci aziendali è inferiore al numero dei soci aziendali, l'assegnazione avviene in ordine di importo della quota annuale versata o di contributo all'Associazione.
  3. Le disposizioni di dettaglio sull'elezione dei delegati sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 27 (Mandato dei delegati)

  1. Il mandato dei delegati è di 2 anni e può essere rinnovato.
  2. Il mandato del delegato eletto in una elezione suppletiva corrisponde al periodo residuo del suo predecessore.
  3. Il socio aziendale può cambiare il proprio delegato 1 volta all'anno e, in caso di cambiamento, ne dà comunicazione scritta al Presidente.

Articolo 28 (Diritti e obblighi dei delegati)

  1. I delegati hanno i seguenti diritti.
    1. Diritto di partecipare all'Assemblea generale, di presentare proposte e di esercitare il diritto di voto
    2. Diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche dirigenziali
    3. Diritto di consultare i documenti relativi alla gestione dell'Associazione
  2. I delegati hanno i seguenti obblighi.
    1. Obbligo di partecipare con diligenza all'Assemblea generale
    2. Obbligo di versare la quota (delegati dei soci persone fisiche) o di mantenere il versamento integrale delle quote da parte del socio aziendale di appartenenza (delegati dei soci aziendali)
    3. Obbligo di rappresentare con diligenza le opinioni dei soci di riferimento

Articolo 29 (Perdita della qualifica di delegato)

Il delegato perde la qualifica nei seguenti casi.

  1. Perdita della qualifica di socio professionista o di socio aziendale
  2. Assenza senza giustificato motivo da 2 Assemblee generali consecutive
  3. Morosità nel pagamento della quota per almeno 1 anno (delegati dei soci persone fisiche)
  4. Morosità del socio aziendale di appartenenza nel pagamento della quota per almeno 1 anno (delegati dei soci aziendali)
  5. Grave danno all'onore dell'Associazione
  6. Dimissioni volontarie

Articolo 30 (Elezione suppletiva dei delegati)

  1. In caso di posto vacante di delegato, l'elezione suppletiva è effettuata entro 30 giorni.
  2. Se vi sono delegati supplenti, il posto è coperto automaticamente secondo l'ordine di graduatoria.
  3. Se non vi sono delegati supplenti, l'elezione suppletiva è effettuata nel settore o nell'area geografica interessati.

Capo 5 Assemblea generale

Articolo 31 (Composizione dell'Assemblea generale)

  1. L'Assemblea generale è composta dai delegati.
  2. Prima dell'istituzione dell'Assemblea dei Delegati, essa è composta dai soci professionisti (esperti) o categorie superiori e dai soci aziendali (comprese le persone designate).

Articolo 32 (Funzioni dell'Assemblea generale)

L'Assemblea generale delibera sulle seguenti materie.

  1. Modifica dello Statuto e scioglimento della presente Associazione
  2. Elezione e revoca dei dirigenti
  3. Approvazione del piano delle attività
  4. Approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
  5. Altre materie ritenute importanti dal Consiglio di amministrazione

Articolo 33 (Convocazione dell'Assemblea generale)

L'Assemblea generale si distingue in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria ed è convocata dal Presidente come segue.

  1. L'assemblea ordinaria si tiene 1 volta all'anno, entro 2 mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario successivo.
  2. L'assemblea straordinaria può essere convocata quando il Presidente lo ritenga necessario, per deliberazione del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno 1/3 dei delegati in carica.
  3. Il Presidente deve comunicare ai delegati, indicando gli argomenti all'ordine del giorno, la convocazione almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea generale.

Articolo 34 (Quorum deliberativo dell'Assemblea generale)

  1. L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei delegati in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.
  2. Le seguenti materie sono decise con il voto favorevole di almeno 2/3 dei delegati in carica.
    1. Modifica dello Statuto
    2. Scioglimento o fusione dell'Associazione
    3. Sfiducia al Presidente
  3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si considera respinta.

Articolo 35 (Modalità di svolgimento dell'Assemblea generale)

  1. L'Assemblea generale può svolgersi in presenza, in videoconferenza o con modalità mista in presenza e in videoconferenza.
  2. Il diritto di voto può essere esercitato mediante voto elettronico o voto scritto e, in tal caso, si considera che il delegato sia presente.
  3. Il delegato può delegare per iscritto il proprio diritto di voto a un (1) altro delegato. Tuttavia, la delega non è ammessa per l'elezione dei dirigenti.

Articolo 36 (Cause di esclusione dal voto nell'Assemblea generale)

Il presidente di seduta o il delegato che rientri nei seguenti casi non può partecipare alla deliberazione.

  1. Questioni riguardanti la propria persona (elezione e revoca dei dirigenti e simili)
  2. Questioni che comportano trasferimenti di denaro e beni e nelle quali l'interesse personale sia in conflitto con quello della presente Associazione

Capo 6 Consiglio di amministrazione

Articolo 37 (Funzioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione esamina e delibera sulle seguenti materie.

  1. Modifica dello Statuto e adozione, modifica e abrogazione dei vari regolamenti
  2. Elezione e revoca dei dirigenti
  3. Gestione dell'Associazione ed esecuzione delle attività
  4. Attuazione del piano delle attività
  5. Bilancio di previsione e rendiconto
  6. Adeguamento del numero dei delegati e del rapporto di ripartizione
  7. Argomenti da sottoporre all'Assemblea generale o questioni delegate dall'Assemblea generale
  8. Scioglimento dell'Associazione
  9. Altre questioni che il Presidente sottoponga in quanto importanti per la gestione dell'Associazione

Articolo 38 (Convocazione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente come segue.

  1. Il Consiglio di amministrazione ordinario si tiene 2 volte all'anno.
  2. Il Consiglio di amministrazione straordinario può essere convocato quando il Presidente lo ritenga necessario, su richiesta dei revisori o di almeno 1/3 degli amministratori.
  3. Per convocare il Consiglio di amministrazione, occorre darne comunicazione a ciascun amministratore almeno 7 giorni prima, indicando lo scopo e il luogo.

Articolo 39 (Quorum deliberativo del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. Tuttavia, in caso di parità di voti favorevoli e contrari, decide il presidente di seduta.

Articolo 40 (Deliberazione scritta)

  1. Il Presidente può far deliberare per iscritto le questioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione che siano di lieve entità o urgenti. In tal caso il Presidente deve riferire il risultato al successivo Consiglio di amministrazione.
  2. Qualora la maggioranza degli amministratori in carica chieda che una questione oggetto della deliberazione scritta di cui al paragrafo 1 sia sottoposta al Consiglio di amministrazione, il Presidente deve conformarsi.

Articolo 41 (Cause di esclusione dal voto)

L'amministratore che rientri in uno dei seguenti casi non può partecipare alla deliberazione.

  1. Quando si delibera su questioni che lo riguardano personalmente nell'elezione e nella revoca dei dirigenti
  2. Quando si tratta di questioni relative a trasferimenti di denaro e beni o a contenziosi e simili, nelle quali l'interesse personale sia in conflitto con quello dell'Associazione

Capo 7 Finanze e contabilità

Articolo 42 (Finanze)

Le finanze della presente Associazione sono coperte dalle seguenti entrate.

  1. Quote dei soci
  2. Donazioni, contributi di sostegno o sovvenzioni
  3. Entrate accessorie derivanti dalle attività
  4. Entrate derivanti dal patrimonio

Articolo 43 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della presente Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 44 (Bilancio di previsione)

  1. La presente Associazione deve ottenere l'approvazione dell'Assemblea generale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sul piano delle attività e sul progetto di bilancio di previsione 1 mese prima dell'esercizio finanziario.
  2. La presente Associazione deve ottenere l'approvazione dell'Assemblea generale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sui risultati delle attività e sul contenuto del rendiconto entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 45 (Assunzione di obbligazioni non previste dal bilancio e simili)

L'assunzione di obbligazioni non previste dal bilancio o la rinuncia a crediti richiede l'approvazione dell'Assemblea generale.

Articolo 46 (Piano delle attività e bilancio di entrate e uscite)

Il piano delle attività e il bilancio di entrate e uscite della presente Associazione sono predisposti e formati entro 2 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, e la relazione sui risultati delle attività e il rendiconto di entrate e uscite dell'esercizio sono redatti entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 47 (Avanzo)

L'avanzo di ciascun esercizio finanziario, salvo la parte da riportare e utilizzare nell'anno successivo, può essere accantonato come fondo per le attività che costituiscono lo scopo dell'Associazione con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 48 (Limiti ai compensi dei dirigenti e simili)

In linea di principio, ai dirigenti non è corrisposto alcun compenso. Tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettive necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Capo 8 Disposizioni complementari

Articolo 49 (Modifica dello Statuto)

Per modificare lo Statuto occorre che la modifica sia deliberata dal Consiglio di amministrazione e ratificata dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei delegati in carica.

Articolo 50 (Scioglimento)

Per sciogliere la presente Associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli amministratori in carica in seno al Consiglio di amministrazione e di almeno 2/3 dei delegati in carica in seno all'Assemblea generale, nonché l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Articolo 51 (Comunicazione della conclusione della liquidazione)

Qualora alla presente Associazione si applichi l'articolo 32 del Codice civile coreano, al termine della liquidazione dell'Associazione il liquidatore ne chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 94 del Codice civile coreano e presenta all'autorità competente la comunicazione di conclusione della liquidazione.

Articolo 52 (Devoluzione del patrimonio dell'ente sciolto)

Il patrimonio residuo al momento dello scioglimento della presente Associazione è donato, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, allo Stato, a un ente locale o a un ente con scopi analoghi a quelli della presente Associazione.

Articolo 53 (Adozione di regolamenti)

L'adozione dei regolamenti necessari all'attuazione del presente Statuto spetta al Consiglio di amministrazione.

Disposizioni addizionali

Articolo 1 (Data di entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore il 20 gennaio 2026.

🧮 Simulatore del sistema dei delegati di KAITRUST